Fatturazione elettronica – Comunicazione ai fornitori

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Per quanto riguarda il nostro ente, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non sarà  più possibile accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. Si ricorda, inoltre, che trascorsi tre mesi da tale data, l’assenza della fatturazione elettronica impedirà  di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore. Al fine di favorire l’attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà  essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto. Si comunica quindi ai Fornitori, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015, che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente sono i seguenti : http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?prg_ou=39191 Denominazione Ente: Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente Codice Univoco ufficio: UF5QTE Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA Cod. fisc. del servizio di F.E.: 94010350042 Si coglie l’occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l’obbligatorietà  dell’ indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità  di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto; si precisa, pertanto, che non sarà  possibile effettuare il pagamento delle fatture elettroniche qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest’ultimo se previsto). Distinti saluti.